CHE COS'E'?
La SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) è una pratica edilizia che viene utilizzata per molti interventi, essa è utilizzata per segnalare al Comune un'attività edilizia e che permette di iniziare i lavori il giorno stesso della presentazione e l'Ufficio Tecnico ha trenta giorni di tempo per bloccare i lavori.
Inoltre, si fa presente che qualora per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione, questi vanno acquisiti preventivamente.
QUALI SONO LE OPERE SOGGETTE A SCIA?
In sintesi, così come previsto dal Decreto SCIA 2 e dal TUE, gli interventi soggetti a SCIA, sono:
- interventi di manutenzione straordinaria (pesante), ovvero opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti degli edifici, nonchè per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d'uso, Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonchè del carico urbanistico, purchè non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso, ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, che riguardino le parti strutturali dell'edificio;
- interventi di restauro e risanamento conservativo (pesante), ovvero interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio ed assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili, qualora riguardino parti strutturali dell'edificio. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze d'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio, qualora riguardi parti strutturali dell'edificio;
- interventi di ristrutturazione edilizia cosiddetta "semplice" o leggera", ovvero interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonchè quelli volti al ripristino degli edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purchè sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni (ovvero gli interventi riguardanti immobili e aree di notevole interesse (ovvero immobili e aree di notevole interesse pubblico, sottoposti al parere della soprintendenza dei beni ed attività culturali), gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente. In merito si specifica che l'intervento non deve prevedere la completa demolizione dell'edificio preesistente e che l'intervento non aumenti il volume complessivo, non midifichi la sagoma di edifici vincolati, non modifichi i prospetti dell'edificio e non comporti mutamento d'uso urbanisticamente rilevante nel centro storico;
- varianti in corso d'opera a permessi di costruire, ovvero varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non comportano mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d'uso, che non modifichino la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, e non violano le evenuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonchè ai fini del rilascio di agibilità, tali SCIA costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori;
- varianti in corso d'opera che non presentano i caratteri delle variazioni essenziali, ovvero varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore;
- SCIA in sanatoria per interventi realizzati in assenza di SCIA, o in difformità da essa, qualora i suddetti interventi risultano conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.
QUALI SONO LE OPERE SOGGETTE A SCIA IN ALTERNATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE?
In alternativa al PdC, è possibile presentare una SCIA per i seguenti interventi:
- interventi di ristrutturazione (pesante), ovvero interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, o che, limitamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A (centri storici), comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d'uso;
- nuova costruzione in esecuzione di strumento urbanistico attuativo, ovvero interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata da competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti. Qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore delle Legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purchè il progetto di costruzione venga accompagnatoda apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche anzidette.
A CHI SI PRESENTA E CHI LA PREPARA?
Si presenta all'Ufficio Tecnico Comunale a firma del titolare e di un tecnico abilitato. Deve contenere un progetto grafico rappresentante lo stato di fatto e la situazione futura ed una relazione tecnica descrivente le opere. Il tecnico si assume la responsabilità che le opere siano in conformità agli strumenti urbanistici.
Una volta che il tecnico presenta la SCIA, si ritiene operativa immediatamente, pertanto si possono effettuare le opere edilizie subito (salvo i casi per i quali è necessario un titolo di legittimazione preventivo) e le Amministrazioni hanno trenta giorni di tempo per bloccare i lavori.
Nel caso di presentazione della SCIA alternativa al PdC, l'istanza da parte del richiedente deve essere presentata al Comune trenta giorni prima dell'avvio dei lavori.
ALLEGATI OBBLIGATORI ALLA SCIA
- Documento di riconoscimento del proprietario o avente titolo alla presentazione;
- Copia dell'atto di proprietà;
- Eventuale copia del contratto di affitto o di comodato;
- Eventuale titolo abilitativo dell'opera;
- Documentazione catastale (visura e planimetria);
- Relazione tecnica dettagliata delle opere a firma del progettista;
- Elaborati progettuali dello stato di fatto e dello stato in progetto a firma del progettista;
- Eventuali titoli di legittimazione preventivi;
- Comunicazione dell'impresa esecutrice dei lavori;
- DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva) dell'impresa esecutrice dei lavori;
- Dichiarazione dell'organico medio annuo dell'impresa esecutrice dei lavori;
- Ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria per i lavori ancora da eseguire.