CHE COS'E'?
Il Permesso di Costruire (PdC) è un provvedimento amministrativo emesso dall'autorità comunale, la quale autorizza l'attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, in conformità agli strumenti di pianificazione urbanistica.
Inoltre, si fa presente che qualora per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione, questi vanno acquisiti preventivamente.
QUALI SONO LE OPERE SOGGETTE A PERMESSO DI COSTRUIRE?
In sintesi, così come previsto dal Decreto SCIA 2 e dal TUE, gli interventi soggetti a PdC, sono:
- interventi di ristrutturazione (pesante), ovvero interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, o che, limitamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A (centri storici), comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d'uso;
- nuova costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati;
- nuova costruzione in esecuzione di strumento urbanistico attuativo, ovvero interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata da competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti. Qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore delle Legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purchè il progetto di costruzione venga accompagnatoda apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche anzidette;
- ampliamento fuori sagoma, ovvero ampliamento di manufatti edilizi esistenti, fuori terra o interrati, all'esterno della sagoma esistente;
- interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;
- installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;
- installazione di manufatti leggeri utilizzati come abitazione o luogo di lavoro o magazzini o depositi, ovvero intallazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee e che siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, purchè previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore;
- realizzazione di pertinenze, ovvero interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principali;
- realizzazione di depositi e impianti all'aperto, ovvero realizzazione di depositi di merci o di materiali, realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;
- interventi di ristrutturazione urbanistica, ovvero interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale;
- varianti in corso d'opera a permessi di costruire che presentano i caratteri delle variazioni essenziali;
- varianti a permessi di costruire comportanti modifica della sagoma nel centro storico;
- mutamento di destinazione d'uso avente rilevanza urbanistica, ovvero, salvo diversa previsione da parte delle leggi regionali, ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorchè non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purchè tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare ad una diversa categoria funzionale tra residenziale, turistico-ricettiva, produttiva e direzionale, commerciale o rurale;
- permesso di costruire in sanatoria, ovvero interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di SCIA nelle ipotesi di cui all'art. 23, comma 1 del d.P.R. 380/2001 (interventi realizzabili con SCIA in alternativa al Permesso di Costruire), o in difformità da essa, qualora i suddetti interventi risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda;
- tutti gli interventi non riconducibili alle fattispecie delle definizioni di manutenzione ortinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia.
QUALI SONO LE OPERE SOGGETTE A SCIA IN ALTERNATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE?
In alternativa al PdC, è possibile presentare una SCIA per i seguenti interventi:
- interventi di ristrutturazione (pesante), ovvero interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, o che, limitamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A (centri storici), comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d'uso;
- nuova costruzione in esecuzione di strumento urbanistico attuativo, ovvero interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata da competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti. Qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore delle Legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purchè il progetto di costruzione venga accompagnatoda apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche anzidette.
A CHI SI PRESENTA E CHI LO PREPARA?
Si presenta all'Ufficio Tecnico Comunale a firma del titolare e di un tecnico abilitato. Deve contenere un progetto grafico rappresentante lo stato di fatto e la situazione futura ed una relazione tecnica descrivente le opere. Il tecnico si assume la responsabilità che le opere siano in conformità agli strumenti urbanistici.
Una volta che il tecnico presenta il PdC, dopo dieci giorni il Comune comunica al richiedente il nominativo del responsabile del procedimentoal richiedente il nominativo del responsabile del procedimento, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria e formula una proposta di provvedimento o, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda ed una sola volta, può richiedere ulteriore documentazione che blocca i tempi per l'istruttoria fino all'integrazione della pratica da parte del richiedente. Qualora vi siano da ottenere atri titoli di legittimazione, si bloccano i sessanta giorni dell'istruttoria fino al conseguimento del titolo preventivo. Una volta che il responsabile del procedimento ha formulato la proposta di provvedimento, il dirigente adotta tale provvedimento entro trenta giorni dalla formulazione dello stesso da parte del responsabile del procedimento. Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i qualiva richiesto il rispettivo atto di legittimazione preventivo.
Nel caso di presentazione della SCIA alternativa al PdC, l'istanza da parte del richiedente deve essere presentata al Comune trenta giorni prima dell'avvio dei lavori.
ALLEGATI OBBLIGATORI AL PERMESSO DI COSTRUIRE
- Documento di riconoscimento del proprietario o avente titolo alla presentazione;
- Copia dell'atto di proprietà;
- Eventuale copia del contratto di affitto o di comodato;
- Eventuale titolo abilitativo dell'opera;
- Documentazione catastale (visura e planimetria);
- Relazione tecnica dettagliata delle opere a firma del progettista;
- Elaborati progettuali dello stato di fatto e dello stato in progetto a firma del progettista;
- Eventuali titoli di legittimazione preventivi;
- Eventuale comunicazione dell'impresa esecutrice dei lavori;
- Eventuale DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva) dell'impresa esecutrice dei lavori;
- Eventuale dichiarazione dell'organico medio annuo dell'impresa esecutrice dei lavori;
- Ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria per i lavori ancora da eseguire.